Prestazioni energetiche degli edifici: prescrizioni e requisiti in relazione ai nuovi decreti
In questo articolo si evidenziano i contenuti salienti dei nuovi decreti sul risparmio energetico in edilizia con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l’involucro edilizio ed ai contenuti della certificazione energetica, con opportuni commenti e considerazioni pratiche applicative.
Nuovi decreti attuativi, facciamo chiarezza
Nello schema si riassume sinteticamente il quadro normativo risultante sul rendimento energetico in edilizia vigente dal 1 ottobre 2015. Da questa data sono entrati in vigore tre nuovi decreti attuativi del D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche/integrazioni (nel seguito indicato per brevità “D.Lgs. 192”), che cambiano in modo sostanziale l’approccio progettuale.
In particolare, per quanto riguarda il calcolo della prestazione energetica degli edifici il nuovo riferimento è costituito dal D.M. 26.6.2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.
Resta invariato il campo di applicazione delle norme, che riguarda gli edifici, sia pubblici che privati, di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione così come classificati dal D.P.R. 412/1993, salvo le specifiche esclusioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. 192
Per maggiori dettagli e conoscere le funzioni delle Regioni e delle Province autonome, si rimanda all’articolo completo.
Requisiti minimi dal D.M. 26.6.2015
Il D.M. 26.6.2015 recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” ha sostituito, dal 1 ottobre 2015, il D.P.R. 59/2009 e definisce metodologie di calcolo, requisiti e prescrizioni con riferimento a tre diversi livelli di intervento:
- a) Edifici di nuova costruzione
- b) Edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti di secondo livello
- c) Edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica
Nell’articolo ci si riferisce prevalentemente al caso a), per il quale il decreto requisiti minimi aggiorna in modo sostanziale la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, determinata ora sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate ad un uso standard dell’edificio e corrispondente al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, anche per l’illuminazione e gli impianti ascensori e scale mobili.
Nella tabella presente nell’articolo completo sono presenti i principali parametri energetici di riferimento da considerare.
Calcoli, verifiche e parametri da considerare in base al D.M. 26.6.2015 “Requisiti minimi”
Si descrivono le verifiche da svolgere per edifici di nuova costruzione, e più in generale per gli interventi ricadenti nel caso a) con riferimento a quelle che interessano direttamente la progettazione del fabbricato (cioè le strutture dell’edificio senza gli impianti):
- Coefficiente medio globale di scambio termico
- Area solare equivalente estiva
- Limitazione dei fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e contenimento della temperatura interna degli ambienti
- Pareti interne di separazione tra edifici o unità immobiliari
- Verifiche igrometriche
- L’edificio di riferimento
- Edifici a energia quasi zero (NZEB)
La certificazione energetica
Il risultato finale di tutto il complesso di operazioni e verifiche da svolgere si traduce nel rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), le cui caratteristiche sono descritte, a livello nazionale, nel D.M. 26.6.2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (nel seguito “decreto certificazione energetica”).
Nell’articolo si descrive nello specifico l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e le differenze con l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE). Si mostrano inoltre gli indicatori della prestazione energetica invernale e estiva dell’involucro al netto dell’efficienza degli impianti presenti.
Conclusioni
Risulta sempre più marcata l’esigenza di concepire l’edificio nel suo complesso, compresa la parte impiantistica, con una progettazione “integrata”, in quanto il limitarsi a valutare le sole prestazioni dei singoli prodotti o componenti non potrà mai garantire il raggiungimento dei livelli prestazionali richiesti all’intero fabbricato, non solo in termini di isolamento termico ma anche acustici, strutturali e di comfort abitativo.
Altre conclusioni e bibliografia completa nell’articolo.