La resistenza al fuoco e le strutture in legno

Fonte: “il Giornale dell’Ingegnere” n. 3 - Marzo 2014

Si riporta di seguito un estratto dell’articolo di Alberto Dal Lago comparso ne Il Giornale dell’Ingegnere di marzo 2014 sul tema della resistenza al fuoco delle strutture in legno, nel confronto con materiali incombustibili quali l’acciaio, il calcestruzzo e il laterizio.

“In un convegno sulle nuove prospettive di rilancio dell’edilizia sociale, è stata illustrata una nuova tecnica per realizzare edifici a più piani con strutture in legno affrontando anche il tema della resistenza al fuoco, da sempre tallone d’Achille di un materiale che brucia.

Per dimostrare che legno e fuoco non sono incompatibili, è stata allestita una prova di incendio su un edificio a 3 piani, realizzato con struttura portante totalmente in legno.

Sono stati posizionati sul pavimento al primo piano di una stanza 60 kg/mq di legna da ardere, corrispondenti ad un fuoco che dura circa un’ora e prima di attivare l’incendio sono stati chiamati i vigili del fuoco con il compito di spegnere le fiamme dopo 60 minuti.

Dopo un’ora di fuoco, la casa non è crollata e il fuoco è stato spento dai pompieri, con ciò dando per verificata la resistenza al fuoco della struttura dell’edificio che poteva essere classificato R60, come richiesto dalla norma per le abitazioni.

A parte il fatto che la classificazione della resistenza al fuoco di una struttura deve essere verificata analiticamente con un incendio convenzionale e non reale, si può anche dare qui per acquisita la R60, ma la prova lascia una seria perplessità per quella presenza dei vigili del fuoco che dovevano spegnere l’incendio dopo 60 minuti perché altrimenti la casa avrebbe continuato a bruciare fino alla sua completa distruzione.

Edificio monofamiliare isolato con
incendio generalizzato. L’immagine chiarisce
cosa si intenda per incendio generalizzato.

 

Da esperto della materia sono arrivato alla conclusione che non si possa trattare la resistenza al fuoco delle strutture in legno con gli stessi criteri con cui si verificano le strutture in calcestruzzo e in acciaio, materiali questi classificabili come “incombustibili” mentre il legno, per quanto trattato, rimane “combustibile” o “infiammabile”.
Fino agli anni ‘80 per la resistenza al fuoco delle strutture si faceva riferimento alla legge 91 del 14/09/61 dove era esplicitamente richiesta la incombustibilità, per cui le strutture in legno non erano ammesse.

…”

L’articolo di Alberto Dal Lago continua dimostrando che esiste una distorsione normativa che oggi porta a considerare la resistenza al fuoco delle strutture in legno alla pari di quella di altri materiali incombustibili, come acciaio, calcestruzzo e laterizio, soprattutto nel caso si prendano in considerazione edifici pluriplano e non isolati da altri edifici ai quali un eventuale incendio può essere propagato.

Se è vero che una struttura in legno aggredita dal fuoco può resistere il tempo necessario per permettere l’evacuazione delle persone, è altrettanto vero che la struttura continuerà a bruciare fino a che non sarà totalmente distrutta, vanificando ogni tentativo di recupero strutturale, oltre al pericolo reale di diffusione del fuoco agli edifici adiacenti.