I ponti termici e l’efficienza energetica: effetti collaterali
La presenza di ponti termici all’interno della struttura edilizia può arrecare seri danni alle superfici, come ad esempio la formazione di muffe ed alghe causate dalla condensazione superficiale del vapore contenuto nell’aria, oltre che comportare una riduzione del comfort termico interno nei singoli locali a causa dell’abbassamento della temperatura operante (media tra la temperatura dell’aria ambiente e la temperatura media radiante delle superfici che costituiscono il locale), con conseguente compromissione dell’efficienza energetica dell’edificio.
L’eliminazione dei ponti termici è un processo lungo e delicato che deve iniziare fin dalle prime fasi progettuali per poi proseguire nell’attività cantieristica che deve essere eseguita in totale sinergia con le imprese che in prima linea dovranno realizzare le opere. Solo in questo modo sarà possibile garantire il rispetto delle tempistiche realizzative e soprattutto si potranno ottenere i livelli di efficienza energetica previsti, ma per fare questo è necessario conoscere le tre categorie principali in cui si suddividono appunto i ponti termici: di forma, strutturali e misti.
In ambito legislativo, i ponti termici trovano una reale definizione normativa nel 2005 a seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo n. 192, anche se tale elemento era ben conosciuto tra gli addetti ai lavori anche in precedenza.
Oltre all’intervenuta definizione di ponte termico, ancor più interessante è osservare come all’interno dei decreti sia possibile ritrovare la definizione di ponte termico corretto. La normativa infatti determina che la presenza di un ponte termico all’interno dell’involucro edilizio è da intendersi corretto e pertanto accettabile se la trasmittanza termica della parete fittizia, ossia il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico, non supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente. Da
questo se ne deduce che l’obiettivo è quello di realizzare edifici con elevate prestazioni energetiche, ma al contempo il legislatore ha voluto imporre l’obbligo intrinseco di provvedere all’eliminazione dei ponti termici, condizione necessaria al fine di raggiungere tale traguardo. Per meglio comprendere quali siano gli obblighi relativi allo studio e all’eliminazione dei ponti termici, si riporta il quadro sinottico
nella figura.
Il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, aggiornato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, prescrive che le strutture costituenti l’involucro edilizio, rispettino i valori di trasmittanza termica U, differenziati per le diverse località italiane. Vale la pena evidenziare che, nel corso degli anni, si è voluto imporre anche una riduzione graduale del valore di trasmittanza con l’obiettivo di arrivare alla realizzazione di edifici ad energia quasi zero entro il 2020.
È da tali assunti che viene da chiedersi quanto in realtà possa incidere negativamente la presenza dei ponti termici su un edificio di nuova generazione, realizzato nel rispetto della più
recente normativa tecnica nazionale, e nel totale rispetto dello sfruttamento delle energie rinnovabili.
A questa domanda viene data risposta nell’articolo, che prosegue con una descrizione di una simulazione effettuata su un immobile campione.